Il tema del “promemoria” delle ricette elettroniche, secondo la legge italiana
Negli ultimi giorni, a causa di titoli acchiappa-clic, si è tornati a parlare di ciò. Ma scopriamo il percorso normativo
11/11/2024 di Enzo Boldi
Ci sono cose che esistono da anni, ma di cui si torna a parlare ciclicamente in prossimità di un evento. In questo caso, a far scoppiare la bolla “dell’indignazione” è stato un articolo di giornale pubblicato dal quotidiano La Repubblica domenica 10 novembre in cui si parla – erroneamente – dell’invio del promemoria delle ricette elettroniche (anche quelle cosiddette “bianche”, ovvero per prodotti e prestazioni medico-sanitarie non coperte dal SSN) attraverso uno strumento non propriamente convenzionale (né sicuro, in termini di protezione dei dati personali): l’app di messaggistica istantanea Whatsapp, di proprietà della holding Meta di Mark Zuckerberg.
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Come abbiamo già spiegato in un precedente approfondimento, non è vero che i medici invieranno le ricette dematerializzate (questo il termine tecnico) attraverso Whatsapp. Infatti, come si evince dal testo dell’articolo 3 bis del Decreto interministeriale del 02 novembre del 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di concerto con il Dicastero della Salute), gli strumenti telematici per inviare il promemoria ricette elettroniche (alternativamente al rilascio della versione cartacea) sono solamente 4:
- nel portale del SAC www.sistemats.it , anche tramite SAR;
- nel FSE dell’assistito, solo a fronte del rilascio del consenso all’alimentazione del FSE;
- tramite posta elettronica;
- tramite SMS.
Non vi è alcuna traccia di Whatsapp o strumenti digitali analoghi. E questo decreto ministeriale non è stato modificato di recente.
Promemoria ricette elettroniche, cosa dice la legge italiana
Anzi, come sottolineato dal DPO Christian Bernieri sul suo blog, il 30 dicembre del 2020 – nel pieno della pandemia COVID – un ulteriore decreto ha sottolineato come gli strumenti per l’invio del promemoria siano gli stessi indicati nel decreto interministeriale del 2011, come specificato dal comma 3 dell’articolo 2:
«A fronte dell’esito positivo dell’invio telematico dei dati di cui al comma 1, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo, secondo il modello pubblicato sul portale del SAC (www.sistemats.it). Su richiesta dell’assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all’art. 3-bis del decreto 2 novembre 2011».
E anche l’articolo 54 del testo bollinato (che dovrà essere approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre prossimo) della legge di bilancio per il 2025 fa riferimento proprio a quel decreto. Senza modificarlo.
Dunque, il tema che sta creando scalpore in questi giorni (a causa di un titolo errato, ripreso dalla maggior parte dei media) si basa su delle fondamenta che non hanno alcun senso. Cambierà, certo, la pratica: non più solamente ricette “rosse” (prodotti e prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale), ma anche quelle bianche. Questo è il tema, non di certo l’utilizzo (non reale) di strumenti non canonici per l’invio di quei promemoria che esistono da anni.